Raccolta in Svizzera

Norme federali, limiti cantonali e controllo VAPKO.

Controllo VAPKO

282 punti di controllo ufficiali, con orari e contatti.

Quadro federale

L'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN, art. 20, allegato 2) protegge determinate specie di funghi su tutto il territorio svizzero. I Cantoni possono inoltre fissare propri limiti di quantità e periodi di protezione.

Norme per Cantone

Limiti di quantità, periodi di protezione e altre norme di ogni Cantone, secondo il rilevamento della VAPKO.

  • Appenzello Esterno

    Quantità
    2 kg
    Altre norme
    Raccogliere solo funghi completamente sviluppati, con cautela e a mano. Ad eccezione delle escursioni a scopo didattico, le raccolte in gruppo o a scopo commerciale sono vietate.
  • Appenzello Interno

    Quantità
    2 kg
    Altre norme
    Raccogliere solo funghi completamente sviluppati, con cautela e a mano.
  • Argovia

    Altre norme
    Le raccolte organizzate sono vietate. Le raccolte a scopo commerciale sono soggette ad autorizzazione.
  • Basilea Campagna

    Altre norme
    Nessuna regolamentazione.
  • Basilea Città

    Altre norme
    Nessuna regolamentazione.
  • Berna

    Quantità
    2 kg
    Altre norme
    Ad eccezione delle escursioni a scopo didattico, le raccolte organizzate sono vietate.
  • Friburgo

    Quantità
    2 kg
    Periodo di protezione
    Tra le 20 e le 7 del mattino
    Altre norme
    La distruzione intenzionale dei funghi è vietata.
  • Ginevra

    Quantità
    2 kg
  • Giura

    Quantità
    2 kg
    Altre norme
    Le raccolte organizzate sono vietate. Raccogliere i funghi con cautela e a mano.
  • Glarona

    Quantità
    2 kg
    Periodo di protezione
    Dal 1° al 10 di ogni mese
    Altre norme
    Ad eccezione delle escursioni a scopo didattico, organizzate da società micologiche o dalle scuole, le raccolte organizzate sono vietate.
  • Grigioni

    Quantità
    2 kg
    Periodo di protezione
    Dal 1° al 10 di ogni mese
    Altre norme
    Ad eccezione delle famiglie, la raccolta di funghi in gruppi di più di 3 persone è vietata. La distruzione intenzionale dei funghi è vietata.
  • Lucerna

    Quantità
    2 kg, di cui al massimo 0,5 kg di spugnole o finferli
    Periodo di protezione
    Dal 1° al 7 di ogni mese
    Altre norme
    Ad eccezione delle escursioni a scopo didattico organizzate da società micologiche o dalle scuole, le raccolte organizzate sono vietate. Raccogliere solo funghi completamente sviluppati. La distruzione intenzionale dei funghi è vietata.
  • Neuchâtel

    Altre norme
    Nessuna regolamentazione.
  • Nidvaldo

    Quantità
    1 kg
    Altre norme
    Le raccolte organizzate sono vietate. Le raccolte a scopo commerciale sono soggette ad autorizzazione (Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz).
  • Obvaldo

    Quantità
    2 kg, di cui al massimo 0,5 kg di spugnole
    Periodo di protezione
    Di notte e dal 1° al 7 di ogni mese
    Altre norme
    Le raccolte organizzate o a scopo commerciale sono vietate.
  • San Gallo

    Altre norme
    Regolamentazioni diverse a seconda del comune (informarsi).
  • Sciaffusa

    Altre norme
    Nessuna regolamentazione, ad eccezione dei comuni di Buchberg e Rüdlingen, che hanno la stessa regolamentazione del Cantone di Zurigo.
  • Soletta

    Altre norme
    Le prescrizioni sono state abrogate!
  • Svitto

    Quantità
    2 kg, di cui al massimo 1 kg di spugnole
    Altre norme
    Le raccolte organizzate sono vietate. Il Dipartimento competente può autorizzare deroghe a scopo didattico o di studio.
  • Ticino

    Quantità
    3 kg
    Periodo di protezione
    Tra le 20 e le 7 del mattino
    Altre norme
    Raccogliere i funghi con cautela e a mano. La distruzione intenzionale dei funghi è vietata.
  • Turgovia

    Quantità
    1 kg
    Altre norme
    È vietato raccogliere, dissotterrare o distruggere i funghi che figurano nella "Lista Rossa delle specie minacciate in Svizzera", edizione 2007 dell'Ufficio federale dell'ambiente. https://raumentwicklung.tg.ch/themen/natur/pilze.html/4229
  • Uri

    Quantità
    3 kg, di cui al massimo 0,5 kg di spugnole o 2 kg di finferli
    Altre norme
    Le raccolte in gruppo o a scopo commerciale sono vietate. Raccogliere solo funghi completamente sviluppati, con cautela e senza attrezzi. La distruzione intenzionale dei funghi è vietata. La raccolta delle spugnole non è consentita prima del 1° aprile.
  • Vallese

    Altre norme
    Nessuna regolamentazione.
  • Vaud

    Quantità
    2 kg Dal 1° gennaio 2025
    Periodo di protezione
    Tra le 20 e le 7 del mattino
    Altre norme
    La raccolta di funghi non protetti a scopo di lucro, al di fuori dei giardini e frutteti privati, è limitata a una quantità di 6 kg per persona e al giorno, tutte le specie comprese, ammessa dalle sette alle venti e soggetta a un'autorizzazione del servizio. L'autorizzazione indica le specie la cui raccolta e vendita sono autorizzate, nonché le modalità di prelievo. Può essere rilasciata solo a una persona che attesti di aver seguito un corso impartito dall'Associazione svizzera degli organi ufficiali di controllo dei funghi o riconosciuto come equivalente.
  • Zugo

    Altre norme
    Nessuna regolamentazione.
  • Zurigo

    Quantità
    1 kg
    Periodo di protezione
    Dal 1° al 10 di ogni mese
    Altre norme
    Raccogliere solo le specie conosciute. La distruzione intenzionale dei funghi è vietata. Nessuna limitazione di quantità per le armillarie (potenti parassiti forestali).

Specie protette

Specie la cui raccolta è disciplinata da una disposizione di legge.

Protette in tutta la Svizzera

  • Boletus regius
  • Clavaria zollingeri
  • Hygrocybe calyptriformis
  • Laricifomes officinalis
  • Lyophyllum favrei
  • Pluteus aurantiorugosus
  • Sarcodon joeides
  • Squamanita schreieri
  • Suillus plorans
  • Tricholoma caligatum
  • Tricholoma colossus
  • Verpa conica

OPN · art. 20 · annexe 2OPN : art. 20, annexe 2OPN · 01.08.2025 · PDF

Canton Vaud: specie parzialmente protette

  • Ovolo buono Amanita caesarea
  • Porcino nero Boletus aereus
  • Craterellus ianthinoxanthus
  • Craterellus melanoxeros
  • Hydnum albidum
  • Hygrophorus russula
  • Inonotus obliquus
  • Pleurotus cornucopiae
  • Pleurotus eryngii
  • Ramaria botrytis
  • Scutiger pes-caprae
  • Verpa bohemica

Limiti fissati dal RLPrPNP, art. 8 al. 3

  • Quantità contenuta in una mano
  • Fuori dai siti protetti
  • Senza fini di lucro

RLPrPNP · art. 8 al. 3 · annexe 2vd.chRLPrPNP · 2 · PDFRLPrPNP : art. 8, al. 3

Altre disposizioni cantonali

Fonti

Dati aggiornati il 28 settembre 2026